Art. 1.

      1. In deroga alle disposizioni vigenti, sono affidati in concessione, per un periodo di trenta anni, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada pedemontana dell'Aspromonte da San Pietro di Caridà, passando per San Giorgio Morgeto, Cittanova, Oppido Mamertina fino a Delianova.
      2. La costruzione e l'esercizio dell'autostrada di cui al comma 1 sono affidati in concessione ad un ente privato.
      3. La concessione di cui al comma 2 è rilasciata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.